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Statuto Regionale

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER SEZIONE TERRITORIALE

EMILIA

 

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ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, TERRITORIO

È costituita con sede in Bologna, in Via Guelfa n. 5, e con durata indeterminata, l’”ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER SEZIONE TERRITORIALE EMILIA”, in sigla “ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER EMILIA” o “AIS EMILIA”.

La suddetta denominazione dovrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.

L’Associazione è costituita da Soci AIS che hanno eletto domicilio nella Regione Emilia Romagna, delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna ad esclusione del comprensorio dell’Imolese, e svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna ad esclusione del comprensorio dell’Imolese.

Il logo dell’Associazione è costituito da un tastevin stilizzato – meglio descritto nel Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale – associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier Sezione Territoriale Emilia.

Ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l’acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale.

Dal momento dell’iscrizione nel R.U.N.T.S., la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER SEZIONE TERRITORIALE EMILIA APS“, in breve definita anche come “AIS EMILIA APS”.

L’Associazione dovrà da quel momento anche utilizzare l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2 – SCOPO SOCIALE

L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L’Associazione ha lo scopo primario di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, nonché di qualificare la figura e la professione di Sommelier.

L’Associazione svolge le proprie attività nel pedissequo rispetto dei principi, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, di pluralismo, libera iniziativa, uguaglianza, libera espressione ed al fine della promozione della cultura e della tutela dell’ambiente (art. 9 Cost.).

In particolare, l’Associazione persegue le finalità di consentire la partecipazione alle attività di promozione e approfondimento della cultura enologica ed enogastronomica, riconoscendone le peculiarità caratteristiche all’interno del patrimonio intellettuale della Repubblica Italiana.

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

– lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;

– lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

– lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività di interesse generale sono realizzate attraverso:

– lo svolgimento di attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento nazionale della didattica;

– la promozione, anche in sede legislativa, per l’introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché per la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier;

– l’organizzazione di corsi di approfondimento e di valorizzazione delle competenze proprie dell’associazione;

– la valorizzazione e promozione delle attività enoturistiche sia come sbocco naturale per le attività del Sommelier che come strumento di approfondimento della conoscenza della cultura enogastronomica;

– la collaborazione con altri enti, pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi associativi;

– la partecipazione in enti, pubblici e privati, che perseguano affini finalità;

– l’organizzazione di eventi coerenti con il raggiungimento delle finalità associative;

– lo svolgimento delle attività di comunicazione e diffusione della cultura del vino e delle altre attività associative mediante l’utilizzo di tutti i mezzi a disposizione, con particolare riguardo agli strumenti innovativi e alle nuove tecnologie;

– lo sviluppo di adeguate azioni tese ad una valorizzazione della sostenibilità economica, ambientale, sociale di tutte le attività associative;

– la formulazione di proposte presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati in relazione alle finalità dell’associazione.

Inoltre, l’Associazione svolge attività di formazione rivolta al comparto scuola per formare i docenti all’uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni.

La suddetta attività di formazione si svolge nei seguenti ambiti: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti; 6. Educazione alla cultura economica; 7. Alternanza scuola-lavoro; 8. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.

L’Associazione potrà anche concedere a terzi l’utilizzo dei propri spazi per l’organizzazione di eventi, sempre con l’esclusivo fine di sostenere le attività di interesse generale.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

L’Associazione si riconosce integralmente nello spirito, nella sostanza, nelle direttive dello Statuto dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, che opera su tutto il territorio italiano e della quale costituisce emanazione a livello regionale, ma rispetto alla quale ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa.

L’uso del marchio dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell’AIS nazionale, che in difetto potrà disporre la revoca della concessione dell’uso del nome e del logo che appartengono alla predetta Associazione nazionale.

ART. 3 – CATEGORIE DEI SOCI

Tutti possono essere Soci.

In quanto “APS”, il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel periodo precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all’Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l’esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero. L’equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione “Professionista” in aggiunta a quella di “Socio Sommelier” è disciplinata dal Regolamento di attuazione dello Statuto dell’AIS nazionale.

C) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica o giuridica che, riconoscendo nelle finalità dell’Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite dal Consiglio Nazionale.

Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, “Degustatore d’Olio”, “Sommelier della birra”, disciplinate nell’apposito Regolamento adottato da “AIS”.

È socio dell’Associazione regionale/territoriale chi ha aderito all’Associazione Italiana Sommelier. L’iscrizione non è valida se contemporaneamente non è perfezionata l’iscrizione all’Associazione Italiana Sommelier.

Possono iscriversi all’Associazione le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.

È altresì consentita l’iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche.

L’iscrizione del socio minorenne dovrà essere effettuata dal rappresentante legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del minore che chiede di aderire all’Associazione.

L’ammissione all’Associazione avviene su richiesta dell’interessato, che dichiara di condividerne le finalità, assumendo l’impegno a perseguirle.

L’iscrizione si perfeziona nel momento in cui il pagamento della quota sociale è effettivamente pervenuto nelle casse sociali ed il relativo importo è nella disponibilità contabile dell’Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee dell’Associazione.

Hanno diritto di voto tutti i Soci la cui quota sociale – entro il 28 febbraio dell’anno in corso – sia effettivamente pervenuta nelle casse sociali e sia nella disponibilità contabile dell’Associazione come sopra precisato.

Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno, per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento, diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali ed escludono dalla possibilità dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi sociali.

Il diritto di voto in assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal rappresentante legale del medesimo.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Associazione successivamente al 30 giugno, l’iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota

associativa sino al 31 dicembre dell’anno successivo, ferme restando, per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento, le limitazioni di cui al comma precedente del presente articolo e quelle previste dal regolamento.

L’associato che entro il 31 dicembre dell’anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde la qualità di Socio.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

Gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell’Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale secondo le modalità descritte nell’articolo precedente, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione del bilancio consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Gli associati non possono esercitare, in ambiti estranei a quello associativo, ad eccezione di quanto previsto nel Regolamento attuativo dello Statuto nazionale, attività in contrasto con quelle dell’Associazione. Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri di AIS nazionale che deciderà ai sensi degli articoli 29 e 30 dello Statuto nazionale.

Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dello Statuto nazionale e dei regolamenti di attuazione, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione regionale sono i seguenti:

a) Assemblea;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Vicepresidente;

e) Organo di Controllo.

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.

I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.

ART. 6 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all’art.3.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e deve essere convocata nei termini e con le modalità di seguito indicati presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché nell’ambito regionale/territoriale di competenza.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Organizzazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e nomina, su indicazione di questo, il segretario.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dal Consiglio Direttivo, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sulla rivista organo ufficiale dell’Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.

L’Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell’Art. 20 c.c.

Spetta all’Assemblea:

a) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo di cui al successivo art.7;

b) eleggere e revocare i componenti dell’Organo di controllo di cui al successivo art.11;

c) eleggere e revocare il revisore legale dei conti o la società di revisione di cui al successivo Art. 12;

d) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest’ultimo ove previsto per legge;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la nomina e la revoca degli Organi Sociali di sua competenza l’Assemblea sarà convocata in sede “elettorale” con modalità di svolgimento che garantiscano la libera e paritaria partecipazione degli associati, la segretezza dell’espressione di voto, la democraticità nella scelta degli eletti nonché la governabilità dell’Associazione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale sulla base del Regolamento elettorale.

Le operazioni di voto potranno anche svolgersi mediante modalità elettronica e/o telematica che rispettino i principi indicati al comma precedente.

L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo includendo l’ordine del giorno, nei casi sopra stabiliti.

L’assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 50 (cinquanta) associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni 5 (cinque) anni dai Soci, salvo quanto previsto dall’art.26 del presente Statuto, ed è composto:

a) dal Presidente regionale/territoriale;

b) da 1 (uno) a 5 (cinque) Consiglieri eletti su base regionale (o territoriale). Detti componenti dovranno comunque essere di numero non superiore alle delegazioni presenti nell’Associazione regionale/territoriale;

c) da tanti Consiglieri quante sono le Delegazioni regionali/territoriali, eletti su base di Delegazione; ogni Delegazione dovrà esprimere almeno un candidato e dovrà essere rappresentata in Consiglio Direttivo da un Consigliere.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti da tutti i Soci appartenenti all’Associazione regionale (o territoriale).

I Consiglieri di cui alla lettera c) sono eletti dai soli Soci appartenenti alla relativa delegazione. Detti Consiglieri devono appartenere alla Delegazione nella quale vengono eletti e non possono figurare nella lista dei candidati sub a) e b).

I soci che abbiano già ricoperto tale carica per 2 (due) mandati consecutivi, non potranno essere canditati per la medesima carica per 10 (dieci) anni decorrenti dal termine del secondo mandato consecutivo.

Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell’AIS al quale l’Associazione regionale (o territoriale) deve attenersi.

In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei Consiglieri di cui alla lettera c) lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa delegazione del consigliere venuto meno. Nel caso non vi fosse un primo dei non eletti si procederà ad elezione del nuovo Consigliere nell’ambito della delegazione di appartenenza del Consigliere da sostituire. Se il Consigliere da sostituire apparteneva alla categoria sub b) si procederà a elezione su base regionale/territoriale.

Se viene a mancare, per qualunque motivo, un numero di consiglieri pari o superiore ai due terzi dei consiglieri in carica, decade l’intero consiglio compreso il Presidente. In tal caso si applica quanto stabilito nel successivo articolo 9 relativo

al Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

– determina la politica associativa nel territorio di competenza;

– indica le linee programmatiche dell’Associazione;

– autorizza tutti gli atti di gestione comportanti singolarmente impegni di spesa superiori a 20.000,00 (ventimila) euro;

– nomina e revoca i Delegati tra i Consiglieri eletti;

– nomina e revoca il Vicepresidente scelto tra i suoi componenti su indicazione del Presidente;

– approva il progetto di bilancio e i relativi allegati.

Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente ogni volta che ve ne sia la necessità o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta a mezzo mail almeno cinque gg. prima o, in caso di urgenza da esplicitare, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da 3 (tre) a 7 (sette) membri da questo nominati tra i Consiglieri.

Detto Comitato avrà il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di deliberare sulle materie per le quali abbia ricevuto espressa delega dal Consiglio, che potrà comunque sempre modificare o annullare le delibere del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

L’Associazione può avere dei Responsabili di settore per le attività più importanti quali, ad esempio: didattica, stampa e editoria, servizi di Sommelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo. I Responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Consiglieri nazionali dell’AIS facenti parte dell’Associazione regionale (o territoriale) possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 8 – DELEGAZIONI E DELEGATI

L’Associazione regionale (o territoriale) è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province o di una porzione di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in Province o Regioni diverse.

Le delegazioni sono articolazioni meramente organizzative locali prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto anche economico, finanziario e contabile alla medesima associazione regionale/territoriale di appartenenza.

L’organizzazione dell’attività nell’ambito delle Delegazioni è attribuita al Delegato nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti eletti di cui all’art.7 lettere b) e c) su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, può revocare tale delega attribuendola ad altro Consigliere.

Non potrà essere nominato Delegato chi abbia già ricoperto tale incarico per una durata complessiva di due mandati presidenziali nella medesima o in altre Delegazioni.

Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di 50 (cinquanta) Soci, e nelle altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni dall’attribuzione della delega, nomina un Consiglio di Delegazione formato da non meno di 3 (tre) e non più di 10 (dieci) Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nello svolgimento dei suoi compiti.

La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base all’indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione all’AIS (c.d. “domicilio AIS”).

Le Delegazioni devono avere un minimo di 15 (quindici) Soci Sommelier.

L’istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, su proposta del Presidente, e comunicata alla segreteria dell’Associazione Italiana Sommelier.

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

– è eletto, ogni 5 (cinque) anni dai Soci, salvo quanto previsto dall’art. 26 del presente Statuto;

– è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi;

– è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo;

– nomina ed eventualmente revoca i componenti del Comitato Esecutivo;

– nomina gli eventuali Responsabili di settore, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo;

– convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;

– stipula i contratti per conto dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;

– cura l’unità di indirizzo dell’attività associativa;

– provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del Consiglio Direttivo;

– compie tutti gli atti di gestione a esclusione di quelli che comportino singolarmente impegni di spesa superiori a 20.000,00 euro (ventimila).

Il socio che abbia già ricoperto per due o più mandati anche non consecutivi le cariche di Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier o di Presidente Regionale di una delle Associazioni regionali/territoriali di AIS potrà candidarsi alla carica di Presidente Regionale/Territoriale solo dopo che siano decorsi 10 (dieci) anni dal termine dell’ultimo mandato.

Il Presidente dell’Associazione regionale (o territoriale), in caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vicepresidente, oppure a uno o più Consiglieri.

Qualora per qualunque motivo venisse a mancare la figura del Presidente dell’Associazione, tutte le cariche automaticamente decadono e il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all’elezione del nuovo Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte da un Commissario appositamente nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Qualora il Presidente, per negligenza grave costituita da violazione dei doveri imposti della legge e dallo statuto per l’amministrazione dell’associazione, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dal Consiglio Nazionale, con delibera approvata da una maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

In tal caso decadono tutte le cariche ed il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla destituzione, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell’attività associativa nell’Associazione, nominando, se del caso, un Commissario.

ART. 10 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente:

– è eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;

– riveste di diritto la carica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

– sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;

– può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega dello stesso.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dall’Assemblea in sede elettorale ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

L’Organo di controllo, se in forma collegiale, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

L’Organo di controllo dura in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

L’Organo di controllo, se in forma collegiale, elegge al proprio interno un Presidente.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il compenso dei componenti dell’Organo di controllo è stabilito dall’Assemblea.

Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento della carica.

L’Organo di controllo:

– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell’AIS.

I componenti dell’Organo di Controllo partecipano di diritto (e debbono essere formalmente convocati) alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

Ciascun componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ART. 12 – REVISIONE LEGALE

La funzione di revisione legale di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 è affidata all’Organo di controllo di cui al precedente articolo 11, fatta salva la possibilità che il Consiglio Direttivo proponga all’Assemblea di affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.

ART. 13 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE

RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Tutti gli organi associativi possono riunirsi anche in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell’avviso di convocazione della riunione deve essere indicato il luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario (ove il Presidente non curi direttamente la verbalizzazione);

b) il Presidente della riunione e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente sia in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

ART. 14 – CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI

PERSONALE

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l’Associazione, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall’Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall’Assemblea nei limiti previsti dall’art.8 comma 3 del D.lgs. 117/2017.

L’Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti.

L’Associazione può altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art.17, comma 5 D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 20 (venti) per cento del numero degli associati.

Trovano altresì applicazione le disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale contenute nell’art.36, comma 1 D.lgs. 117/2017.

In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste. Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività

svolte da terzi a favore dell’Associazione regionale (o territoriale).

ART. 15 – VOLONTARI ASSOCIATI E

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi dell’opera gratuita dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita

in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Organizzazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria

attività volontaria.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.

ART.16 – RISORSE ECONOMICHE O

PATRIMONIO

Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

– quote associative e contributi degli associati;

– entrate da attività di interesse generale di cui all’art.5 D.lgs. 117/2017;

– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;

– entrate da attività di raccolta fondi di cui all’art.7 D.lgs. 117/2017;

– erogazioni liberali di associati e di terzi;

– donazioni e lasciti testamentari;

– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

– contributi da enti privati;

– rendite patrimoniali;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 – BILANCIO D’ESERCIZIO

L’esercizio sociale ha inizio l’1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio – da redigersi obbligatoriamente nella forma prevista dall’art.13 comma 1 del D.lgs. 117/2017 per esigenze di comparabilità con il bilancio di AIS Nazionale – sono redatti in conformità al D.M. 5 marzo 2020 previsto dall’art.13 comma 3 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali approvati dal Consiglio Direttivo e accompagnati dalle relazioni dell’Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l’Assemblea, presso la Sede Regionale.

Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali, accompagnati dalle relazioni dell’Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, sono

approvati ogni anno dall’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Dopo l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art.6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio è inviato dal Presidente alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea, unitamente al verbale di assemblea.

In caso di mancata approvazione del bilancio e/o di mancato invio del medesimo entro il termine stabilito nel comma precedente, la Giunta Esecutiva Nazionale sollecita la struttura regionale/territoriale ad adempiere entro un termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal sollecito.

Qualora l’Associazione regionale/territoriale non provveda, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà sospendere l’erogazione della parte di quota sociale spettante alla struttura regionale/territoriale e procedere alla verifica della contabilità, con compensi e spese a carico dell’Associazione medesima.

Qualora, in caso di successivo sollecito, l’Associazione non provvedesse ad inviare il bilancio, ovvero dovessero emergere gravi irregolarità dalle verifiche effettuate, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà disporre il commissariamento dell’Associazione.

Il mancato invio del bilancio da parte dell’Associazione in caso di successivo sollecito e/o l’emersione di gravi irregolarità, costituiscono ipotesi di negligenza grave così come disciplinata dall’art. 17 dello Statuto di AIS nazionale.

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art.14 del D.lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

In particolare:

– libro degli associati;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 20 – RAPPORTI DI LAVORO

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16 e 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. La stessa impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 – SANZIONI E PROCEDIMENTI

DISCIPLINARI

Ogni violazione dello Statuto e del Regolamento dell’AIS nazionale, del presente Statuto, dell’eventuale Regolamento di attuazione e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio, e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all’Associazione dà luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate nello Statuto dell’Associazione Italiana Sommelier, che sono irrogate a seguito del procedimento disciplinare previsto nello stesso Statuto nazionale.

ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

– coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell’AIS;

– coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell’art. 29 numero

3 dello Statuto dell’AIS Nazionale;

– coloro che sono stati espulsi ai sensi dell’art. 29 numero 4 dello Statuto dell’AIS Nazionale;

– gli inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

– gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

– gli interdetti dai pubblici uffici;

– l’imprenditore in liquidazione giudiziale;

– gli interdetti da una professione o da un’arte;

– gli interdetti legali;

– gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 24 – MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare un’Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

L’Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 50 (cinquanta) associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

Eventuali modifiche statutarie dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale dell’AIS.

ART. 25 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

IN CASO DI SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all’art.45 comma 1 del D.lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea. Nel caso in cui l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 26 – RAPPORTI CON AIS NAZIONALE E

CONFLITTI DI COMPETENZA

Oltre a quanto già previsto in altre disposizioni del presente Statuto, l’Associazione è soggetta alle direttive e al controllo degli organi nazionali.

Gli organi sociali sono tenuti a collaborare fattivamente e a dare riscontro entro 30 (trenta) giorni alle richieste di informazioni, anche documentali, ricevute dagli organi dell’Associazione Italiana Sommelier.

Le cariche sociali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.

Sugli eventuali conflitti di competenza fra l’Associazione e l’Associazione Italiana Sommelier si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell’AIS nazionale.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE NORME

TRANSITORIE

I Revisori Legali o il Revisore Legale, in carica alla data di iscrizione nel R.U.N.T.S., assumono la qualifica di Organo di Controllo ai sensi dell’art.30 D.lgs. 117/2017, con anche l’attribuzione della revisione legale dei conti laddove sia verificato il superamento dei limiti previsti da successivo art.31 D.lgs. 117/2017.

Gli attuali componenti degli organi sociali restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Le disposizioni relative al limite del doppio mandato per i consiglieri regionali di cui all’art. 7 entreranno in vigore in occasione della seconda elezione successiva all’approvazione del presente statuto.

Le disposizioni previste dall’art.8 relative al divieto di nomina di delegati a seguito di incarico precedente con durata superiore a due mandati presidenziali entreranno in vigore dopo la seconda elezione degli organi sociali successiva alla approvazione del presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

ART. 28 – PERSONALITÀ GIURIDICA

L'”ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER SEZIONE TERRITORIALE EMILIA” ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 presso il Registro delle Fondazioni e delle Associazioni della Regione Emilia Romagna con n. 1234, in forza di D.D. n. 5279 del 26 marzo 2021.

Ai sensi dell’art. 22 comma 1 bis D.lgs. 117/2017, per le associazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 è sospesa fintanto che viene mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel periodo di sospensione l’Associazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 361/2000. Dell’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui all’art. 45 del D.lgs. 117/2017 competente, entro 15 (quindici) giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

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