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Statuto Regionale

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER SEZIONE TERRITORIALE

EMILIA

 

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ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, TERRITORIO

È costituita con sede a Ferrara, (in Via Foro Boario, 89) e con durata indeterminata l’Associazione Italiana Sommelier Sezione Territoriale EMILIA, siglabile come ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER EMILIA o AIS EMILIA. La suddetta denominazione potrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.

L’Associazione è costituita dai Soci AIS che hanno eletto domicilio nella Regione EMILIA -ROMAGNA, delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna ad esclusione del comprensorio dell’Imolese; e svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione EMILIA – ROMAGNA, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna ad esclusione del comprensorio dell’Imolese.

L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico.

Il logo dell’Associazione è costituito da un “tast de vin” stilizzato che può essere associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier EMILIA o AIS EMILIA.

 

ART. 2 – SCOPO SOCIALE E ATTIVITÀ

L’Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino e dell’enogastronomia.

Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico e editoriale per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e per valorizzare l’enogastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente.

Promuove, anche in sede legislativa locale, l’introduzione della propria didattica nonché la valorizzazione della cultura del vino e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier, in ogni ordine di scuola operante nel settore alberghiero, della ristorazione e dell’agroalimentare in genere.

L’Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

L’Associazione si riconosce integralmente nello spirito, nella sostanza, nelle direttive dello Statuto dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, che opera su tutto il territorio italiano e della quale costituisce emanazione a livello regionale e/o territoriale, ma rispetto alla quale ha piena autonomia patrimoniale e amministrativa. 

L’Associazione è pertanto costituita in conformità ai principi suggeriti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, ai quali deve uniformarsi.

L’uso del marchio dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell’AIS nazionale, che in difetto potrà disporre la revoca della concessione dell’uso del nome e del logo che appartengono alla predetta Associazione nazionale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione svolge attività didattiche e formative tra cui i Corsi di qualificazione professionale per Sommelier in conformità al Regolamento della didattica nazionale.

Può svolgere anche attività di carattere commerciale, purché sia accessoria, non prevalente e volta al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

 

ART. 3 – CATEGORIE DEI SOCI

Possono essere Soci tutti coloro che condividono lo scopo e gli ideali dell’Associazione Italiana Sommelier. L’adesione all’Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A)    Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all’Associazione.

B)   Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l’esame finale del percorso didattico AIS, oppure è in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero. L’equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione “Professionista” in aggiunta a quella di “Socio Sommelier” è disciplinata dal Regolamento di attuazione dello Statuto dell’AIS nazionale.

C)   Socio Sommelier Onorario

È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l’opera svolta a favore dell’Associazione Italiana Sommelier. I Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIS, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D)   Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l’Ente che, riconoscendo nelle finalità dell’Associazione un motivo di promozione sociale, culturale e educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale dell’AIS.

Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, “Sommelier dell’Olio”, “Sommelier-Enologo”, disciplinate in un apposito Regolamento.

Possono iscriversi all’AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età. È altresì consentita l’iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale (o territoriale).

Hanno diritto di voto i Soci di cui ai punti A, B e D del presente articolo che abbiano pagato – entro il 28 febbraio dell’anno in corso – la quota associativa. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali (o territoriali).

Il diritto di voto in Assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal rappresentante legale del medesimo.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Associazione successivamente al 31 agosto, l’iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota associativa sino al 31 dicembre dell’anno successivo, ferme restando per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste dal regolamento dell’AIS nazionale.

L’associato che entro il 31 dicembre dell’anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde anche la qualità di Socio.

Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all’uopo delegata.

 

ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’iscrizione del Socio avviene a semplice richiesta mediante compilazione di apposito modulo cartaceo o telematico.

L’iscrizione del Socio minorenne dovrà essere effettuata dal rappresentante legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del minore che chiede di aderire all’Associazione.

Il Socio che aderisce all’Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all’Associazione regionale (o territoriale) presso la quale si è iscritto per la prima volta.

L’iscrizione non è valida se contemporaneamente non è perfezionata l’iscrizione all’Associazione Italiana Sommelier.

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell’anno di competenza o a seguito del provvedimento disciplinare di cui all’art. 22, n. 4. dello Statuto dell’AIS nazionale. Il Socio espulso non può iscriversi nuovamente all’Associazione.

Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell’Associazione regionale (o territoriale) di appartenenza.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all’art. 24 C.C.

La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

 

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione regionale (o territoriale) sono i seguenti:

  • Assemblea
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Organo di controllo

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.

I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.

 

ART. 6 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all’art. 3.

È convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sulla rivista organo ufficiale dell’Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.

L’Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell’art. 20 C.C.

L’Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell’Assemblea stessa.

Spetta all’Assemblea:

  • fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
  • approvare la relazione del Presidente;
  • approvare il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica annuali;
  • modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;
  • stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per gli organi sociali.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

 

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni quattro anni dai Soci, composto:

a ) dal Presidente regionale (o territoriale);

b) da cinque consiglieri eletti su base regionale (o territoriale). Detti componenti dovranno comunque essere di numero non superiore alle delegazioni presenti nell’Associazione regionale (o territoriale).

c) da tanti Consiglieri quante sono le Delegazioni regionali (o territoriali), eletti su base di Delegazione; ogni Delegazione dovrà esprimere almeno un candidato e dovrà essere rappresentata in Consiglio Direttivo da un Consigliere.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti da tutti i Soci appartenenti all’Associazione regionale (o territoriale).

I Consiglieri di cui alla lettera c) sono eletti dai soli Soci appartenenti alla relativa delegazione. Detti Consiglieri devono appartenere alla Delegazione nella quale vengono eletti e non possono figurare nella lista dei candidati sub a) e b).

Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell’AIS al quale l’Associazione regionale (o territoriale) deve attenersi.

In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei Consiglieri di cui alla lettera c) lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa delegazione del consigliere venuto meno. Nel caso non vi fosse un primo dei non eletti si procederà ad elezione del nuovo Consigliere nell’ambito della delegazione di appartenenza del Consigliere da sostituire. Se il Consigliere da sostituire apparteneva alla categoria sub b) il nuovo Consigliere sarà nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà tra i soci della regione.

Il Consiglio Direttivo:

  • determina la politica associativa nel territorio di competenza;
  • indica le linee programmatiche dell’Associazione;
  • autorizza tutti gli atti di gestione comportanti singolarmente impegni di spesa superiori a 10.000 euro;
  • nomina e revoca i Delegati tra i Consiglieri eletti;
  • nomina e revoca il Vice Presidente scelto tra i suoi componenti su indicazione del Presidente.

Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente ogni volta che ve ne sia la necessità o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta a mezzo mail almeno cinque gg. prima o, in caso di urgenza da esplicitare, almeno 24 ore prima.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da tre a sette membri da questo nominati tra i Consiglieri. Detto Comitato avrà il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di deliberare sulle materie per le quali abbia ricevuto espressa delega dal Consiglio, che potrà comunque sempre modificare o annullare le delibere del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

L’Associazione può avere dei Responsabili di settore per le attività più importanti quali, ad esempio: didattica, stampa e editoria, servizi di Sommelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo. I Responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Consiglieri nazionali dell’AIS facenti parte dell’Associazione regionale (o territoriale) possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

ART. 8 – DELEGAZIONI E DELEGATI

L’Associazione regionale (o territoriale) è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province o di una porzione di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in Province diverse.

L’organizzazione dell’attività nell’ambito delle Delegazioni è attribuita al Delegato nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti eletti di cui all’art. 7 lettere b) e c) su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, può revocare tale delega attribuendola ad altro Consigliere.

Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di cinquanta Soci, e nelle altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni dall’attribuzione della delega, nomina un Consiglio di Delegazione formato da non meno di tre e non più di dieci Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nello svolgimento dei suoi compiti.

La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base all’indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione all’AIS (c.d. “domicilio AIS”).

Le Delegazioni devono avere un minimo di quindici Soci Sommelier.

L’istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, su proposta del Presidente, e comunicata alla segreteria dell’Associazione Italiana Sommelier.

 

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

  • è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
  • è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi;
  • è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo;
  • nomina ed eventualmente revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
  • nomina gli eventuali Responsabili di settore, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo;
  • convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • stipula i contratti per conto dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
  • cura l’unità di indirizzo dell’attività associativa;
  • provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del Consiglio Direttivo;
  • compie tutti gli atti di gestione a esclusione di quelli che comportino singolarmente impegni di spesa superiori a 10.000 euro.

 

Il Presidente dell’Associazione regionale (o territoriale), in caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente, oppure a uno o più Consiglieri.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell’Associazione regionale (o territoriale), tutte le cariche regionali (o territoriali) automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all’elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, il Consiglio Direttivo, previa comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale, deve convocare l’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del Presidente. In caso di inerzia la GEN potrà disporre il commissariamento dell’Associazione regionale (o territoriale). In caso di revoca del Presidente o di commissariamento dell’Associazione regionale (o territoriale) decadono tutte le cariche regionali (o territoriali) e la GEN provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell’attività associativa nell’Associazione regionale (o territoriale), nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.

 

ART. 10 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

  • è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;
  • riveste di diritto la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  • sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;
  • può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega dello stesso.

 

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO (VERSIONE COLLEGIO DI TRE MEMBRI)

Il controllo legale dell’Associazione è affidato a un Collegio composto da tre membri eletti tra i Soci in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 C.C, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali. Devono essere eletti anche due componenti supplenti di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Detto organo:

  • è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
  • esercita il controllo legale dei conti;
  • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento di Attuazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • svolge ogni altro compito affidatogli dalla legge;
  • esprime parere scritto sul bilancio.

Il compenso dell’organo di controllo è stabilito dall’Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento della carica.

I componenti dell’organo di controllo sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

I componenti dell’organo di controllo sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e alle Assemblee, alle quali possono partecipare.

 

ART. 12 – CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l’Associazione, secondo le regole del mandato.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall’Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall’Assemblea nei limiti previsti dall’art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 460/97.

L’Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.

Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell’Associazione regionale (o territoriale).

 

ART. 13 – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCI

L’Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale ed è regolata dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti alla stessa applicabili.

Il patrimonio è costituito:

  • da un fondo di dotazione iniziale non inferiore nel minimo a Euro 25.000 costituito da un deposito monetario che, nella misura di 1/2 costituirà il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione.
  • dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

 

Le entrate dell’Associazione regionale (o territoriale) sono costituite da:

  • porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci all’Associazione Italiana Sommelier nazionale e ristornate, per la quota stabilita dal Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali in misura non inferiore al 20% della quota versata all’AIS nazionale;
  • proventi derivanti dalla gestione dei Corsi di qualificazione per Sommelier;
  • proventi derivanti dai corrispettivi specifici e contributi supplementari collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali;
  • proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche commerciale e non prevalente, svolte nei limiti consentiti dallo Statuto;
  • liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.

 

Il bilancio di esercizio è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2423 e seguenti o 2435 bis del Codice Civile.

Il progetto di bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica preventiva, predisposti dal Consiglio Direttivo, con i relativi allegati, sono a disposizione, in visione, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l’Assemblea, presso la Sede regionale (o territoriale).

L’esercizio sociale ha la durata di un anno, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica sono approvati ogni anno dall’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel termine più lungo di centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al 2° comma dell’art. 2364 C.C. In tale ultima ipotesi la relazione di gestione deve segnalare le ragioni della dilazione.

Il bilancio dell’Associazione regionale (o territoriale) è inviato dal Presidente alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea dell’Associazione regionale (o territoriale), unitamente al verbale di Assemblea.

Qualora l’Associazione regionale (o territoriale) non provvedesse a inviare il bilancio, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà richiedere al Collegio dei Revisori Legali dell’AIS nazionale di procedere alla verifica della contabilità dell’Associazione regionale (o territoriale), con compensi e spese dei Revisori a carico di quest’ultima. Qualora dovessero emergere gravi irregolarità, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà disporre il commissariamento dell’Associazione regionale (o territoriale).

 

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L’Associazione deve dotarsi dei Libri Sociali previsti dalle norme di legge in vigore.

 

ART. 15 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.

 

ART. 16 – SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Ogni violazione dello Statuto e del Regolamento dell’AIS nazionale, del presente Statuto, dell’eventuale Regolamento di attuazione e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio, e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all’Associazione dà luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate nello Statuto dell’Associazione Italiana Sommelier, che sono irrogate a seguito del procedimento disciplinare previsto nello stesso Statuto nazionale.

 

ART. 17 – ATTIVITÀ VIETATE

I Soci dell’Associazione si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione Italiana Sommelier così come definite dallo Statuto dell’AIS nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, che deciderà ai sensi dello Statuto dell’AIS nazionale.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell’Associazione Italiana Sommelier senza la preventiva autorizzazione scritta del Presidente Regionale o, qualora si tratti di eventi di rilevanza nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIS.

 

ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

  1. coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell’AIS;
  2. coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dello Statuto dell’AIS;
  3. coloro che sono stati espulsi ai sensi dello Statuto dell’AIS;
  4. gli inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
  5. gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  6. gli interdetti dai pubblici uffici;
  7. gli interdetti da una professione o da un’arte;
  8. gli interdetti legali;
  9. gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

 

ART. 19 – REGOLAMENTO

L’eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 20 – MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica del presente Statuto, possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare un’Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

Eventuali modifiche statutarie dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale dell’AIS o dalla Commissione all’uopo costituita.

 

ART. 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione o per fini di pubblica utilità.

 

ART. 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Regolamento elettorale dell’Associazione Italiana Sommelier, la presente Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

 

ART. 23 – CONFLITTI DI COMPETENZA

Sugli eventuali conflitti di competenza fra l’Associazione regionale (o territoriale) e l’Associazione Italiana Sommelier si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell’AIS nazionale.

 

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente regionale (o territoriale) e i Revisori dei conti attualmente in carica saranno rieleggibili solo per un ulteriore mandato consecutivo, a prescindere dal numero dei mandati già svolti.

Gli attuali componenti degli organi sociali, restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

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